|
Riteniamo utile pubblicare il nuovo testo coordinato come modificato
con delibere dell' assemblea approvate l' 11 Aprile 1975, il 19
Marzo 1976 e il 12 Febbraio 1989.
Art.01
E' costituita con sede in Milano presso la
sede legale dell' ENCI Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, la
società specializzata denominata"Società Italiana Setter" (S.I.S.).
Essa mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare,
incrementare e valorizzare le quattro razze setter ed a potenziare
la selezione e l' allevamento. Per
il conseguimento dei fini di cui sopra la Società: Art.03
Possono essere soci
della S.I.S. tutti i cittadini italiani e stranieri di età superiore
ad anni 18 di accertata moralità che abbiano interesse al
miglioramento, all' incremento e alla valorizzazione delle quattro
razze setter e la cui domanda di associazione sia stata presentata e
accolta nei modi previsti dal presente Statuto. Art.04 I soci della SIS si dividono in: a)- Soci Ordinari: a costoro spettano i diritti ed i doveri nascenti dal presente statuto. Essi dovranno possedere i requisiti di competenza nell' ambito specifico almeno di una delle razze tutelate dal sodalizio e più genericamente nel campo della cinofilia.Per essere ammesse quali soci ordinari occorre presentare domanda scritta diretta al Presidente della SIS e controfirmata da due soci presentatori appartenenti al Club di razza al quale si chiede l' ammissione, nella quale deve essere precisato che il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto Sociale nonché le disposizioni che verranno emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale SIS ed altresì a quale sezione dell' Associazione intende aderire.Su ciascuna domanda decide il Consiglio Direttivo Nazionale SIS il quale,in caso di mancata accettazione, non è tenuto a precisare i motivi della decisione. La quota di associazione dei soci ordinari è determinata dall' Assemblea. b)- Soci sostenitori: a costoro spettano gli stessi diritti e doveri previsti per i soci ordinari, ma sostengono il sodalizio con il versamento di una quota annuale maggiore di quella fissata per i soci ordinari.La misura della quota associativa dei soci sostenitori viene deliberata dall' Assemblea Generale dei Soci SIS. c)- Soci Esteri: Soci Esteri: potranno partecipare alle assemblee dei Soci SIS con diritto di parola, ma senza diritto di voto. La quota associativa dei soci esteri sarà pari a quella determinata dall' Assemblea Generale per i Soci Sostenitori. d) - Soci Vitalizi: a costoro spettano gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari e soci sostenitori, ma sono tenuti al pagamento della quota associativa"una tantum" nella misura determinata dall' assemblea. e) - Soci Onorari: potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia.Isoci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e possono partecipare alle Assemblee con diritto di parola, ma senza diritto di voto. Ciascun socio SIS riferisce necessariamente ad una delle tre Sezioni nelle quali la SIS è organizzata. I nuovi soci daranno indicazione al momento della domanda di associazione alla SIS a quale sezione intendono aderire.La domanda per aderire a più di una Sezione può essere presentata solo a partire dall' anno successivo a quello in cui si è diventati soci SIS Tale domanda sarà inoltrata, per iscritto e firmata, al Consiglio Direttivo Nazionale della SIS il quale, sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante,del Consiglio della Sezione a cui il socio intende aderire, deciderà in merito dandone comunicazione alla Sezione interessata.Nell' ambito della Sezione il nuovo aderente avrà diritto di voto dal momento in cui la sua domanda sarà accolta dal Consiglio Direttivo Nazionale SIS. Indipendentemente da quante siano le Sezioni a cui aderisce ciascun socio avrà diritto ad un solo voto nell' Assemblea Generale dei soci SIS. Ad integrazione di quanto previsto nel presente Statuto, gli organi, la vita e le attività delle Sezioni sono disciplinate da apposito regolamento che verrà emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale della SIS entro il 31 Dicembre 1996. Organi di ciascuna sezione saranno l' Assemblea degli aderenti alla Sezione ed il Consiglio Direttivo della Sezione. All' assemblea degli aderenti alla Sezione compete l' elezione di un membro del Consiglio Direttivo SIS e l' elezione del Consiglio Direttivo della Sezione che dovranno essere eletti tra gli aderenti alla Sezione stessa.Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto da sette membri di cui uno è di diritto membro del Consiglio Direttivo Nazionale a tale carica eletto dall' Assemblea degli aderenti a quella Sezione. I membri del Consiglio Direttivo della Sezione durano in carica tre anni salvo il membro di diritto che, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo Nazionale SIS, decadrà automaticamente e sarà sostituito dal nuovo membro del Consiglio Direttivo Nazionale SIS eletto dall' Assemblea degli aderenti alla sezione convocata. Norma Transitoria
Chi è già Socio della
SIS nell' anno 1996 dovrà optare per una delle tre Sezioni entro
il…Aprile 1996. A partire dal 1 Gennaio 1997 è data facoltà di
aderire anche a più di una Sezione nell' ambito della quale avrà
diritto di elettorato attivo e passivo. Il tesseramento dei Soci
Sostenitori e dei Soci Esteri diverrà operativo a partire dal primo
Gennaio 1997. Gli associati nel 1996 del Setter Gordon Club, già
Socio Collettivo dell' ENCI, la cui Assemblea ha deciso di
rinunciare alla propria individualità per confluire nella SIS sono a
tutti gli effetti Soci SIS aderenti alla Sezione Setter Gordon Club
per il 1996. Pertanto all' Assemblea dei Soci SIS del 1997 in deroga
a quanto previsto nell' art. 7, i Soci Del Setter Gordon Club in
regola con il versamento delle quote sociali per l' anno in corso e
per l'anno precedente potranno partecipare con gli stessi diritti
dei soci SIS sin dall' anno precedente. Entro il 31 Maggio 1996 l'
attivo di cassa del Setter Gordon Club comprensivo delle quote
associative sarà rimesso alla tesoreria della SIS. L' approvazione
delle presenti modifiche allo Statuto Sociale della SIS comporterà
la contestuale ed automatica decadenza del Consiglio Direttivo del
Setter Gordon Club eletto nel giugno del 1995 nonché della
"Delegazione del Setter Irlandese"eletta nel Febbraio 1994.In
occasione dell' Assemblea generale dei soci SIS del….saranno eletti
i Consigli Nazionali del " Setter Inglese Club", " Setter Irlandese
e Setter Irlandese Rosso e Bianco Club" e " Setter Gordon Club" che
rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea Generale dei
Soci SIS per il rinnovo delle cariche sociali.Tenuto Conto delle
precedenti previsioni statutarie, l'Assemblea Generale dei Soci SIS
del 27 Aprile 1996 ed alle contestuali assemblee dei Consigli
Sezionali, in deroga a quanto previsto dall' art.7, avranno diritto
di voto i Soci che risulteranno in regola con il versamento della
quota sociale per l' anno in corso anche se non soci nell' anno
precedente. Art.05
L' iscrizione a socio
vale per l' annata in corso e lo vincolerà per l' anno successivo
qualora il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale
atto di dimissioni entro il 31 Ottobre. Art.06 La qualità di socio si perde: a) - per dimissioni presentate nei modi previsti all' art.5; b) - per morosità che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo Marzo di ogni anno; c) - per espulsione deliberata dall' Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio. Chi, per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio, perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti. Art.07
L' esercizio dei
diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola
con il versamento della quota sociale per l' anno in corso. Art.08 Sono organi della Società: a) - L' Assemblea Generale dei Soci; b) - Il Consiglio Direttivo Nazionale; c) - Il Presidente; d) - Il Collegio dei Probiviri; e) - Il Collegio Sindacale; f) - I Consigli Sezionali. Assemblea generale dei soci Art.09
L'Assemblea Generale dei Soci è composta dai Soci in regola con il
versamento della quota sociale per l' anno in corso. Art.10
L' Assemblea generale
dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo
richieda da un socio chiamato dai presenti a presiederla. L'
Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all' anno
nella località annualmente indicata dal Consiglio Direttivo entro il
mese di Aprile per l' approvazione del bilancio consuntivo dell'
annata precedente e per l' approvazione del programma di attività
per l' annata in corso. L' Assemblea ha il compito di deliberare: a)-sul programma generale della Società; b) -sulla selezione delle cariche sociali; c)- sui rendiconti finanziari; d)- sulle modifiche dello Statuto; e) - sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci prevista all' articolo 04; f) su ogni altro argomento iscritto all' ordine del giorno. Spetta, inoltre all' Assemblea eleggere 7 Consiglieri, i Probiviri ed i Sindaci effettivi e supplenti. Consiglio direttivo nazionale Art.13 Il
Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 11 undici Consiglieri di
cui 7 sette eletti dall' Assemblea Generale dei Soci SIS, 3 tre
rispettivamente dall' Assemblee Sezionali del "Setter Inglese Club",
"Setter Irlandese Rosso e Rosso Bianco Club" e "Setter Gordon Club"
all' interna degli aderenti a ciascuna sezione SIS ed uno 1 nominato
dal Consiglio Direttivo dell' ENCI. La carica di Consigliere
Nazionale è incompatibile con quella di membro del Collegio dei
Probiviri e del Collegio Sindacale. I membri del Consiglio durano in
carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora durante il
triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più
Consiglieri eletti, questi verranno sostituiti dall' Organo che li
aveva eletti nella sua prima riunione; in caso si tratti di
consigliere di nomina ENCI verrà sostituito dall' ENCI stesso. I
membri che assumeranno la carica in sostituzione di altro
Consigliere resteranno in carica sino a quando vi sarebbero rimasti
coloro che essi anno sostituito.Se venissero a mancare più della
metà dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, l' intero
consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica
procederanno alla convocazione dell' Assemblea Generale dei Soci SIS
e delle Assemblee Sezionali per le elezioni del nuovo Consiglio
Direttivo Nazionale.Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente
riunito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri
effettivi esclusi i dimissionari o i membri che per qualsiasi altra
ragione avessero cessato dalla carica. Le deliberazioni di Consiglio
sono approvate a maggioranza ove siano presenti. In caso di parità
il voto del Presidente vale doppio. Art.14
Il Consiglio ha il
compito di attuare , anche attraverso le sezioni, gli scopi
statutari in armonia con le delibere dell' Assemblea Generale dei
Soci; fra l' altro è responsabile dell' amministrazione sociale,
approva e sottopone all' Assemblea i rendiconti morali e finanziari,
predispone entro il 30 Settembre di ogni anno il bilancio preventivo
per l' annata successiva; decide sulle domande di ammissione dei
nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro
degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume,
nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le
remunerazioni. Art.15
Il Consiglio provvede,
altresì, alla nomina del Presidente e di due Vice Presidenti della
Società, di uno oppure due Segretari ed eventualmente di un
Cassiere. Art.16
Il Consiglio si
riunisce almeno una volta ogni due mesi e straordinariamente quando
lo ritenga opportuno il Presidente, almeno sette giorni prima di
ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure,
in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti o, qualora anche
costoro mancassero, dal Consigliere più anziano di età. Le sue
riunioni sono valide quando sono presenti la maggioranza dei
Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto
di chi presiede. I componenti del Consiglio che interverranno senza
giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere
dichiarati decaduti dalla carica. Presidente Art.17
Il Presidente ha la
rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in
quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni
del Consiglio e dell' Assemblea; provvede a quanto si addice all'
osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina
sociale.In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le
sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte
all' approvazione di quest' ultimo nella sua prima riunione. In caso
di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da uno dei
Vice Presidenti. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di
disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può
essere nominato dal Consiglio un Presidente onorario anche non
consigliere purché non Socio. Il Presidente onorario può partecipare
alla riunione di Consiglio ma senza diritto di voto. Patrimonio ed amministrazione Art.18 Il patrimonio della società è costituito: a)-dai beni mobili ed immobili; b)-dalle somme accantonate; c)-da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo. Le entrate della Società sono costituite: a)dalle quote versate dai Soci; b)-dagli eventuali contributi da Enti o persone; c)-dalle attività di gestione; d)-da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo. Art.19 L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre;dalle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l' Assemblea Generale dei Soci con l' approvazione del bilancio, o con chi si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Collegio sindacale Art.20 La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci eletti dall'Assemblea Generale dei Soci i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L' Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati. Collegio dei Probiviri Norme disciplinari Art.21
Qualsiasi socio è
tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni
dell' Assemblea, del Consiglio, le regole del buon costume e dell'
onore sportivo.Il socio che trasgredisce a tali obblighi o comunque
con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale
alla Società è passibile di sanzioni disciplinari che vengono
deliberate dal Collegio dei Probiviri.Questo è formato da tre membri
effettivi e da due supplenti, eletti dall' Assemblea Generale dei
Soci fra i Soci che non ricoprono già la carica di Consigliere
Nazionale o Sezionale.Uno dei membri effettivi sarà sempre un
componente di materie giuridiche. Art.22 Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite. Art.23
Il presente Statuto,
dopo l' approvazione dell' Assemblea Generale dei Soci, entra in
vigore con effetto immediato. All' E.N.C.I. ( Ente Nazionale della Cinofilia italiana) vengono riconosciuti poteri di tutela e vigilanza; il diritto e dovere di disporre ispezione e, in caso di mancato funzionamento e di gravi irregolarità alle violazioni statutarie, a nominare un commissario straordinario"ad acta"; a sciogliere gli organi sociali e nominare un commissario straordinario con il compito di regolarizzare la situazione con un tempo massimo di quattro mesi. Art.25
Per quanto non è previsto dal presente
Statuto si fa riferimento alle norme vigenti di legge e ai principi
generali di diritto. |
|
|