Riteniamo utile pubblicare il nuovo testo coordinato come modificato con delibere dell' assemblea approvate l' 11  Aprile 1975, il 19 Marzo 1976 e il 12 Febbraio 1989.

Art.01 
 

E' costituita con sede in Milano presso la sede legale dell' ENCI Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, la società specializzata denominata"Società Italiana Setter" (S.I.S.). Essa mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare le quattro razze setter ed a potenziare la selezione e l' allevamento.
Per favorire il raggiungimento degli scopi sociali la S.I.S. è organizzata in tre sezioni "
Setter Inglese Club" "Setter Irlandese Rosso e Setter Irlandese Rosso e bianco Club" e " Setter Gordon Club" alle quali compete di proporre e curare le iniziative più idonee al raggiungimento degli scopi sociali in funzione delle esigenze evidenziatesi per le diverse razze.

Art.02
 

Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Società:
a)-propaganda la divulgazione ed il miglioramento delle quattro razze setter ed assiste nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un' interesse generale rivolte al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b)- è associata all' Ente Nazionale della cinofilia Italiana(E.N.C.I.)del quale osserva le norme e le direttive, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati;
c)- organizza manifestazioni direttamente o in collaborazione con l' ENCI, con le associazioni Cinofile da questo riconosciute, oppure con altri Enti o Associazioni anch'essi interessati a tali iniziative, richiedono la preventiva approvazione ed il riconoscimento dell' ENCI, nel quadro e con le discipline da questi stabilite.

 

Soci
Art.03
 

Possono essere soci della S.I.S. tutti i cittadini italiani e stranieri di età superiore ad anni 18 di accertata moralità che abbiano interesse al miglioramento, all' incremento e alla valorizzazione delle quattro razze setter e la cui domanda di associazione sia stata presentata e accolta nei modi previsti dal presente Statuto.
 


Art.04
I soci della SIS si dividono in:
a)-
Soci Ordinari: a costoro spettano i diritti ed i doveri nascenti dal presente statuto.
Essi dovranno possedere i requisiti di competenza nell' ambito specifico almeno di una delle razze tutelate dal sodalizio e più genericamente nel campo della cinofilia.Per essere ammesse quali soci ordinari occorre presentare domanda scritta diretta al Presidente della SIS e controfirmata da due soci presentatori appartenenti al Club di razza al quale si chiede l' ammissione, nella quale deve essere precisato che il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto Sociale nonché le disposizioni che verranno emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale SIS ed altresì a quale sezione dell' Associazione intende aderire.Su ciascuna domanda decide il Consiglio Direttivo Nazionale SIS il quale,in caso di mancata accettazione, non è tenuto a precisare i motivi della decisione. La quota di associazione dei soci ordinari è determinata dall' Assemblea. 
b)-
Soci sostenitori: a costoro spettano gli stessi diritti e doveri previsti per i soci ordinari, ma sostengono il sodalizio con il versamento di una quota annuale maggiore di quella fissata per i soci ordinari.La misura della quota associativa dei soci sostenitori viene deliberata dall' Assemblea Generale dei Soci SIS.
c)- Soci Esteri: Soci Esteri: potranno partecipare alle assemblee dei Soci SIS con diritto di parola, ma senza diritto di voto. La quota associativa dei soci esteri sarà pari a quella determinata dall' Assemblea Generale per i Soci Sostenitori.
d) -
Soci Vitalizi: a costoro spettano gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari e soci sostenitori, ma sono tenuti al pagamento della quota associativa"una tantum" nella misura determinata dall' assemblea.
e) -
Soci Onorari: potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia.Isoci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e possono partecipare alle Assemblee con diritto di parola, ma senza diritto di voto. 
Ciascun socio SIS riferisce necessariamente ad una delle tre Sezioni nelle quali la SIS è organizzata. I nuovi soci daranno indicazione al momento della domanda di associazione alla SIS a quale sezione intendono aderire.La domanda per aderire a più di una Sezione può essere presentata solo a partire dall' anno successivo a quello in cui si è diventati soci SIS Tale domanda sarà inoltrata, per iscritto e firmata, al Consiglio Direttivo Nazionale della SIS il quale, sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante,del Consiglio della Sezione a cui il socio intende aderire, deciderà in merito dandone comunicazione alla Sezione interessata.Nell' ambito della Sezione il nuovo aderente avrà diritto di voto dal momento in cui la sua domanda sarà accolta dal Consiglio Direttivo Nazionale SIS. Indipendentemente da quante siano le Sezioni a cui aderisce ciascun socio avrà diritto ad un solo voto nell' Assemblea Generale dei soci SIS. Ad integrazione di quanto previsto nel presente Statuto, gli organi, la vita e le attività delle Sezioni sono disciplinate da apposito regolamento che verrà emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale della SIS entro il 31 Dicembre 1996. Organi di ciascuna sezione saranno l' Assemblea degli aderenti alla Sezione ed il Consiglio Direttivo della Sezione.
All' assemblea degli aderenti alla Sezione compete l' elezione di un membro del Consiglio Direttivo SIS e l' elezione del Consiglio Direttivo della Sezione che dovranno essere eletti tra gli aderenti alla Sezione stessa.Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto da sette membri di cui uno è di diritto membro del Consiglio Direttivo Nazionale a tale carica eletto dall' Assemblea degli aderenti a quella Sezione. I membri del Consiglio Direttivo della Sezione durano in carica tre anni salvo il membro di diritto che, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo Nazionale SIS, decadrà automaticamente e sarà sostituito dal nuovo membro del Consiglio Direttivo Nazionale SIS eletto dall' Assemblea degli aderenti alla sezione convocata.

Norma Transitoria 

 

Chi è già Socio della SIS nell' anno 1996 dovrà optare per una delle tre Sezioni entro il…Aprile 1996. A partire dal 1 Gennaio 1997 è data facoltà di aderire anche a più di una Sezione nell' ambito della quale avrà diritto di elettorato attivo e passivo. Il tesseramento dei Soci Sostenitori e dei Soci Esteri diverrà operativo a partire dal primo Gennaio 1997. Gli associati nel 1996 del Setter Gordon Club, già Socio Collettivo dell' ENCI, la cui Assemblea ha deciso di rinunciare alla propria individualità per confluire nella SIS sono a tutti gli effetti Soci SIS aderenti alla Sezione Setter Gordon Club per il 1996. Pertanto all' Assemblea dei Soci SIS del 1997 in deroga a quanto previsto nell' art. 7, i Soci Del Setter Gordon Club in regola con il versamento delle quote sociali per l' anno in corso e per l'anno precedente potranno partecipare con gli stessi diritti dei soci SIS sin dall' anno precedente. Entro il 31 Maggio 1996 l' attivo di cassa del Setter Gordon Club comprensivo delle quote associative sarà rimesso alla tesoreria della SIS. L' approvazione delle presenti modifiche allo Statuto Sociale della SIS comporterà la contestuale ed automatica decadenza del Consiglio Direttivo del Setter Gordon Club eletto nel giugno del 1995 nonché della "Delegazione del Setter Irlandese"eletta nel Febbraio 1994.In occasione dell' Assemblea generale dei soci SIS del….saranno eletti i Consigli Nazionali del " Setter Inglese Club", " Setter Irlandese e Setter Irlandese Rosso e Bianco Club" e " Setter Gordon Club" che rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea Generale dei Soci SIS per il rinnovo delle cariche sociali.Tenuto Conto delle precedenti previsioni statutarie, l'Assemblea Generale dei Soci SIS del 27 Aprile 1996 ed alle contestuali assemblee dei Consigli Sezionali, in deroga a quanto previsto dall' art.7, avranno diritto di voto i Soci che risulteranno in regola con il versamento della quota sociale per l' anno in corso anche se non soci nell' anno precedente.
 


Art.05 
 

L' iscrizione a socio vale per l' annata in corso e lo vincolerà per l' anno successivo qualora il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 Ottobre.
 


Art.06
La qualità di socio si perde: 

a) - per dimissioni presentate nei modi previsti all' art.5;
b) - per morosità che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo Marzo di ogni anno;
c) - per espulsione deliberata dall' Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio.
Chi, per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio, perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art.07
 

L' esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l' anno in corso.
Avranno diritto di voto sia nell' Assemblea Generale dei Soci SIS
Sia nelle Assemblee Sezionali solo coloro che risulteranno essere soci SIS per l' anno precedente.

 

Organi Sociali
Art.08 
Sono organi della Società:
a) - L' Assemblea Generale dei Soci; 
b) - Il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) - Il Presidente;
d) - Il Collegio dei Probiviri; 
e) - Il Collegio Sindacale;
f) - I Consigli Sezionali.

Assemblea generale dei soci

Art.09
 

L'Assemblea Generale dei Soci è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l' anno in corso.
Ciascun Socio avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, avente diritto al voto, mediante delega scritta e firmata.Ciascun Socio non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dal Socio a cui sono state intestate, prima che l' Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellature sulle deleghe ne è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.
 


Art.10
 

L' Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda da un socio chiamato dai presenti a presiederla.
Essa dovrà prima che abbia inizio la discussione dell' ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.
L' assemblea Generale dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

 

Art.11
 

L' Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all' anno nella località annualmente indicata dal Consiglio Direttivo entro il mese di Aprile per l' approvazione del bilancio consuntivo dell' annata precedente e per l' approvazione del programma di attività per l' annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.La convocazione è annunciata dal Presidente con l' invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno venti giorni prima di quello fissato per la convocazione.Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l' ora della riunione, nonché l' ordine del giorno da trattare.
L' assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente , di persona o per delega almeno la metà più uno dei Soci Ordinari e Vitalizi. Trascorsa un' ora da quella indicata nell' invito.
L' Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

 

Art.12 
L' Assemblea ha il compito di deliberare:
a)-sul programma generale della Società;
b) -sulla selezione delle cariche sociali; 
c)- sui rendiconti finanziari; 
d)- sulle modifiche dello Statuto; 
e) - sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci prevista all' articolo 04; 
f) su ogni altro argomento iscritto all' ordine del giorno.
Spetta, inoltre all' Assemblea eleggere 7 Consiglieri, i Probiviri ed i Sindaci effettivi e supplenti.

Consiglio direttivo nazionale

Art.13
 

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 11 undici Consiglieri di cui 7 sette eletti dall' Assemblea Generale dei Soci SIS, 3 tre rispettivamente dall' Assemblee Sezionali del "Setter Inglese Club", "Setter Irlandese Rosso e Rosso Bianco Club" e "Setter Gordon Club" all' interna degli aderenti a ciascuna sezione SIS ed uno 1 nominato dal Consiglio Direttivo dell' ENCI. La carica di Consigliere Nazionale è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri eletti, questi verranno sostituiti dall' Organo che li aveva eletti nella sua prima riunione; in caso si tratti di consigliere di nomina ENCI verrà sostituito dall' ENCI stesso. I membri che assumeranno la carica in sostituzione di altro Consigliere resteranno in carica sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi anno sostituito.Se venissero a mancare più della metà dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, l' intero consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno alla convocazione dell' Assemblea Generale dei Soci SIS e delle Assemblee Sezionali per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente riunito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri effettivi esclusi i dimissionari o i membri che per qualsiasi altra ragione avessero cessato dalla carica. Le deliberazioni di Consiglio sono approvate a maggioranza ove siano presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
 


Art.14 
 

Il Consiglio ha il compito di attuare , anche attraverso le sezioni, gli scopi statutari in armonia con le delibere dell' Assemblea Generale dei Soci; fra l' altro è responsabile dell' amministrazione sociale, approva e sottopone all' Assemblea i rendiconti morali e finanziari, predispone entro il 30 Settembre di ogni anno il bilancio preventivo per l' annata successiva; decide sulle domande di ammissione dei nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.
 


Art.15
 

Il Consiglio provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di due Vice Presidenti della Società, di uno oppure due Segretari ed eventualmente di un Cassiere.
Il Presidente e i Vice Presidenti devono essere eletti fra i Consiglieri, il Segretario e il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché riceveranno una remunerazione per il loro lavoro.
 


Art.16
 

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente, almeno sette giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti o, qualora anche costoro mancassero, dal Consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
 


Presidente
Art.17
 

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell' Assemblea; provvede a quanto si addice all' osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all' approvazione di quest' ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente onorario anche non consigliere purché non Socio. Il Presidente onorario può partecipare alla riunione di Consiglio ma senza diritto di voto.
 


Patrimonio ed amministrazione

Art.18
Il patrimonio della società è costituito: 
a)-dai beni mobili ed immobili;
b)-dalle somme accantonate;
c)-da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate della Società sono costituite:
a)dalle quote versate dai Soci;
b)-dagli eventuali contributi da Enti o persone; 
c)-dalle attività di gestione;
d)-da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Art.19
L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre;dalle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l' Assemblea Generale dei Soci con l' approvazione del bilancio, o con chi si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

Collegio sindacale
Art.20
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci eletti dall'Assemblea Generale dei Soci i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L' Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

Collegio dei Probiviri
Norme disciplinari


Art.21
 

Qualsiasi socio è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell' Assemblea, del Consiglio, le regole del buon costume e dell' onore sportivo.Il socio che trasgredisce a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla Società è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri.Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall' Assemblea Generale dei Soci fra i Soci che non ricoprono già la carica di Consigliere Nazionale o Sezionale.Uno dei membri effettivi sarà sempre un componente di materie giuridiche.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei due membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell' assemblea che provvederà alla nomina definitiva.
Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio Direttivo Nazionale SIS che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all' interessato l' addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno 15 giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Società.In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall' esercizio dei diritti sociali, in attesa che i probiviri al quale dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano pronunciato definitivamente.
Il Consiglio procede all' attuazione del lodo emesso dai Probiviri che è inappellabile. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio della Società sono i seguenti: censura, sospensione fino ad in massimo di tre anni.
In caso di particolari gravità che comportino l' espulsione di un Socio, il Collegio dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all' Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva. I provvedimenti disciplinari presi dall' ENCI a carico di un proprio Socio, che sia iscritto alla Società , saranno adottati anche da questa.

 

Varie

Art.22
Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite.

Art.23
 

Il presente Statuto, dopo l' approvazione dell' Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all' Assemblea Generale dei Soci se non dal Consiglio Direttivo Nazionale della Società, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea. In questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata al Presidente e firmata dai proponenti.

 

Art.24
All' E.N.C.I. ( Ente Nazionale della Cinofilia italiana) vengono riconosciuti poteri di tutela e vigilanza; il diritto e dovere di disporre ispezione e, in caso di mancato funzionamento e di gravi irregolarità alle violazioni statutarie, a nominare un commissario straordinario"ad acta"; a sciogliere gli organi sociali e nominare un commissario straordinario con il compito di regolarizzare la situazione con un tempo massimo di quattro mesi.

Art.25
 

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti di legge e ai principi generali di diritto.